Anche se metteste in campo mille avvocati, sareste un operatore postale elettronico senza autorizzazioni e quindi le comunicazioni non avrebbero alcuna valenza legale.
A mente del d.lgs.261/1999 non vi è alcuna definizione di “operatore postale elettronico”, infatti all’art. 1 comma secondo vengono definiti a) "servizi postali": i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali” che letto in combinato disposto al successivo articolo 3 comma 2° “Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.”.
Orbene, il servizio Multicerta – come detto- non è un servizio elettronico di recapito certificato qualificato bensì una piattaforma digitale che consente la comunicazione tra più soggetti, sì da esser qualificabile come mero servizio elettronico di recapito certificato (ai sensi dell’art. 3 par. 36).
Ultimo aggiornamento il 4. Giugno 2019 di Antonello.

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